di Dino Nardi
ZURIGO\ aise\ – Come noto il Decreto Legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito nella Legge 24 marzo, n. 75, che istituì l’ICI, con il comma 4-ter dell’articolo 1 decretò che “(..) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. Poi, come altrettanto noto, dal 1993 la fiscalità sull’abitazione in Italia ha avuto diverse vicissitudini, soprattutto per gli emigrati, sino all’articolo 9-bis del D.L. 47/2014 ed alla Legge di Stabilità 2016, così che oggi i pensionati iscritti all’AIRE e titolari di una pensione locale del Paese di residenza sono totalmente esentati dal pagamento sia dell’IMU che della TASI, mentre per la TARI (immondizie) il pagamento è ridotto di due terzi.
Ciò premesso, per le utenze tipo l’energia elettrica, il gas e l’acqua – laddove i relativi contratti prevedono tariffe differenziate per l’abitazione principale (cliente residente) e la seconda casa (cliente non residente) come, per esempio, quello dell’ENEL – agli iscritti AIRE si applica ancora il succitato comma 4-ter dell’articolo 1 della Legge 75/1993 e quindi la tariffa più economica relativa all’abitazione principale ovvero la D2 del “cliente residente” pur risultando registrato (correttamente) nel contratto come “cliente non residente” (vedere nel box le differenti tariffe).
Purtroppo, nella compilazione della Dichiarazione per l’esenzione dal pagamento del Canone RAI ai soci sui quali si è impegnata ultimamente la UIM, abbiamo potuto verificare che non tutti gli iscritti AIRE risultano avere un contratto per l’energia elettrica con l’ENEL come “Cliente non residente” e per di più non a tutti coloro che lo hanno viene poi applicata la tariffa più economica, la D2, bensì la D3 (In ogni caso, a proposito di Canone RAI, ci preme ricordare che è stato definitivamente acclarato che gli iscritti AIRE devono pagare il canone, sempre che nella loro abitazione in Italia vi sia ovviamente un apparecchio TV, indipendentemente che nel loro contratto per l’elettricità siano registrati come clienti residenti o non residenti).
Morale, nei contratti per le utenze legate all’abitazione in Italia, gli iscritti AIRE devono risultare correttamente registrati come “Cliente non residente” e tuttavia vedersi applicata la tariffa più economica del “Cliente residente”. Per cui è consigliabile che tutti gli interessati verifichino se i loro contratti per l’energia elettrica, il gas e l’acqua siano o meno in ordine: in caso contrario reclamare!
ENEL: LE TARIFFE ELETTRICHE
La tariffa D2 è rivolta solo al “Cliente residente” con una potenza contrattuale inferiore/uguale a 3kw. La tariffa D2 è strutturata in scaglioni di consumo, ciò significa che il costo del kwh (chilowattore) si differenzia per ogni scaglione di consumo. Anche le tasse (le imposte erariali e le addizionali comunali) dipendono dagli scaglioni di consumo: fino a 1800 kwh il loro costo è nullo.
– La tariffa D3 è rivolta al “Cliente residente” con una potenza contrattuale superiore a 3kwh. Il costo è calcolato per kwh consumate.
– La tariffa D3 è rivolta al “Cliente non residente” (normalmente seconde case) indipendentemente dalla potenza installata ed anche in questo caso è calcolato per kwh consumate ma con un prezzo superiore.
Inoltre esistono due tipi di contratto: uno, con tariffe biorarie in cui il prezzo dell’energia si differenzia a seconda dei momenti di utilizzo; l’altro con una tariffa monoraria in cui il prezzo è unico durante l’intera giornata indipendentemente dalla fascia oraria in cui si utilizzi l’energia elettrica. (dino nardi*\aise)